A partire dal 15 luglio 2022 è entrato pienamente in vigore il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Tale codice, diversamente dal codice fallimentare (che aveva la ratio di tutelare il terzo creditore), ha come soggetto di riferimento da tutelare l’imprenditore sfortunato.
Affinché l’imprenditore possa godere di una certa tutela sono state poste determinate condizioni.
Sono stati posti degli obblighi a carico dell’imprenditore affinché egli si occupi della prevenzione della crisi dell’impresa.
Con il combinato disposto degli articoli 3 del suddetto Codice della Crisi e 2086 comma 2 del cod. civ., viene stabilito che “l’imprenditore deve dotare l’azienda di un adeguato assetto organizzativo amministrativo e contabile anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
A cosa va incontro l’imprenditore nel caso in cui non adotti le idonee misure ossia l’adeguato assetto organizzativo suddetto?
Va incontro, in caso di crisi, al fatto di non poter ricorrere agli strumenti di tutela che possono permettergli l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale, andando così inesorabilmente incontro al fallimento.
Inoltre per gli amministratori di s.r.l. entra in gioco il sesto comma dell’art. 2476 del cod. civ. che dice che gli amministratori rispondono (con il proprio patrimonio) delle obbligazioni e quindi dei debiti della società se non hanno adeguatamente organizzato l’azienda.
In più è stata introdotta una modifica all’art. 2477 cod. civ. che ha esteso l’applicabilità dell’art. 2409 del cod. civ., che prima riguardava solo le S.p.a., anche alle s.r.l.. In particolare, il 10% dei soci delle S.r.l., qualora dimostri che l’azienda è inadeguata, può chiedere la revoca dell’amministratore.
Infine l’EBA (European Banking Authority) ha detto che si dovranno dare fidi solo a chi ha strumenti organizzativi “looking forward”, ossia che guardano avanti.
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